Per rispondere compiutamente alla questione afferente l’obbligatorietà del pagamento della rata mensile della scuola privata, in considerazione dello stato di temporanea chiusura dell’istituto a causa della pandemia in corso, è preliminare fornire un inquadramento normativo dell’istituto ad esso sotteso. In particolare, il detto rapporto contrattuale va qualificato come un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, ovvero in cui le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l'una costituisce il corrispettivo dell'altra.
Infatti, nel caso della scuola, a fronte dell’obbligo della struttura di erogare il servizio scolastico, corrisponde l’ obbligo degli alunni di pagare la retta scolastica: tuttavia, in virtù della legittima chiusura (temporanea) dell’istituto, dettata, appunto, da una causa di forza maggiore quale quella della epidemia in corso (Coronavirus), che giustifica un mancato e/o diminuito adempimento di una obbligazione, può corrispondere l’altrettanto legittima sospensione del pagamento delle retta relativamente al periodo di chiusura.
Tanto trova conforto nel disposto di cui all’art. 1256 c.c., a mente del quale «L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento... ».
Ne consegue che, seguendo questo ragionamento, potrebbe validamente sostenersi che, a fronte della sussistenza di una causa non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c, ovvero di un provvedimento governativo che ha imposto la chiusura delle scuole, la prestazione è divenuta impossibile.
Altrimenti detto, il “factum principis” ossia l’ordine della autorità che vieta di effettuare la prestazione ha determinato, per la scuola debitrice, l’impossibilità di erogare il servizio, esonerandola dalla responsabilità contrattuale, nel senso che essa non sarà certamente tenuta ad alcun risarcimento di danni per la mancata fruizione del servizio.
Tuttavia, trattandosi di contratto sinallagmatico, secondo cui, ex art. 1463 c.c.: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta , secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito», essendo specularmente divenuto inutilizzabile il servizio da parte dei creditori- alunni(essendo ad essi precluso l’accesso alle aule), la scuola non avrebbe alcun diritto a percepire l’importo della retta per il periodo in cui resta chiusa (e le somme eventualmente già versate quale corrispettivo per il periodo interessato dal “blocco” dovrebbero essere restituite). Nemmeno potrebbe parlarsi, nel caso di specie, di risoluzione definitiva del contratto, ma solo di momentanea sospensione (con esonero di entrambe le parti dall’adempimento delle rispettive prestazioni fino a che resterà in vigore il provvedimento inibitorio), atteso che l’impossibilità di eseguire la prestazione è da ritenersi temporanea, essendo prevedibile che la situazione da Covid-19 sia destinata a cessare, con conseguente ripresa delle attività finora precluse.
Qualche dubbio sulla effettiva impossibilità di eseguire la prestazione da parte della scuola e dunque sulla completa liberazione da ogni responsabilità di natura contrattuale dell’istituto scolastico potrebbe però derivare dalla circostanza che, in effetti, il divieto di erogazione della prestazione di natura didattica non dovrebbe riguardare le attività svolte a mezzo gli strumenti informatici (cd. didattica on line).
In realtà si potrebbe agevolmente sostenere, anche richiamandosi a quanto precisato da autorevole dottrina sul punto, che la scuola non sarebbe tenuta, per ovviare al factum principis, ad organizzarsi con la didattica on line (soprattutto se ciò comporta importanti esborsi economici); anche perché, d’altro canto, la prestazione promessa dall’ente scolastico prevede, di norma, un contatto diretto tra alunni ed insegnanti e lo svolgimento di attività in aula, cosa che , è effettivamente divenuta impossibile poiché non può (più) essere materialmente eseguita.
Al più, la didattica on line potrebbe essere uno strumento alternativo con il quale le parti potrebbero ovviare all’emergenza, accordandosi sulla diversa modalità di erogazione del servizio e sulla conseguente ridefinizione dell’aspetto economico: ciò, sempre a patto che, le dette modalità alternative non fossero già state previste ed accettate al momento della nascita del rapporto contrattuale tra le parti.
In tale ultimo caso, infatti, non potrebbe validamente applicarsi l’art. 1463 cc e dunque non si potrebbe invocare la legittimità nella mancata corresponsione della retta scolastica, che dovrebbe invece essere corrisposta.
Sarebbe opportuno dunque verificare quanto contenuto nel contratto ed eventualmente prendere accordi diretti con il dirigente scolastico al fine di trovare una soluzione che possa contemperare le esigenze comuni.
Avv. Laura Fasulo
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