Il Tribunale di Napoli concede il “divorzio” ad una coppia. Qualche tempo dopo la moglie deposita un ricorso mediante il quale chiede la modifica delle condizioni dettate dal Tribunale ed in particolare chiede di essere “autorizzata” a trasferirsi, per motivi lavorativi che dimostra, a vivere al nord, a circa 850 km di distanza, con i figli.
Il Tribunale viste le prove dell’offerta lavorativa accoglie questa richiesta anche perché valuta “le inequivoche volontà espresse dai minori, intese come favorevoli al trasferimento, in particolare sulla volontà dei minori ha affermato: «atteso - i minori - sono parsi al giudice, che li ha ascoltati in presenza della Dr.ssa F.F. dell'UPP, hanno dichiarato entrambi di essere felici di trasferirsi a Pordenone, città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio tornerebbero a Napoli, come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare a Napoli ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema, di farsi portavoce anche della piccola sorella».
Il marito della donna, papà dei 3 bambini della coppia, impugna in Corte di Appello il provvedimento.
La Corte di Cassazione, I sezione, Presidente Francesco Antonio Genovese, evidenzia come “il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la «facoltà di vederli e tenerli quando desidera». Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio.
Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni. Il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai due fratelli. ma non risulta sia stata ascoltata la sorella più piccola. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/03/2024) 07/05/2024, n. 12282
La Cassazione con ordinanza n. 10264/2023 del 18 aprile 2023 ha sancito che l’ex coniuge separato, comproprietario dell’immobile adibito a casa coniugale, può ottenere il pagamento di un indennizzo da parte dell’altro coniuge che lo occupa in via esclusiva.
E’ chiaro che il riferito immobile non deve essere stato oggetto di provvedimento di assegnazione in favore dell’altro coniuge, in quanto in tal caso l’uso esclusivo è legittimato da un provvedimento giudiziale.
Per cui ha chiarito la Corte che per ottenere l’indennizzo legato all’uso esclusivo sono necessarie ulteriori condizioni quali:
Pertanto la Corte di Legittimità ha cassato con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che nel decidere la controversia si dovrò attenere al principio di diritto secondo cui “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene”.
Avv. Claudio Sansò, Presidente AMI Salerno
Fonte: https://www.ami-avvocati.it/?p=8770
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