Maltrattamenti in famiglia: comportamento della vittima e rilevanza penale
Nel caso di specie, la Corte si è pronunciata sul ricorso proposto dall’imputato, condannato nel merito, per i delitti di maltrattamenti a danno delle due figlie minorenni, contestando, con il primo motivo, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto in ordine alla reciprocità delle offese.
In parte motiva, la Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico in capo all’imputato, fondato sulla consapevolezza da parte del ricorrente di persistere in un'attività vessatoria ai danni delle figlie, manifestatasi in violenze fisiche ed in una sistematica e pesante condotta ingiuriosa e minacciosa – in talune occasioni addirittura versando in stato di ubriachezza – espressa anche fisicamente, lanciando e rompendo oggetti di casa, la cui valenza penalmente rilevante non può essere considerata elisa dal tentativo di risposta delle persone offese che, nel vano tentativo si sottrarsi alle condotte vessatorie del padre, si sono difese.
La Corte ha, infatti, riaffermato l’orientamento secondo il quale lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte dei soprusi abituali, in quanto il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente.
Rigettando il ricorso, l’imputato è stato conseguentemente condannato al pagamento delle relative spese processuali.
Divorzio – Revoca assegnazione della casa coniugale – aumento assegno di divorzio
Con sentenza pubblicata nel 2014, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con assegnazione della casa familiare alla moglie, con la quale erano collocati i figli minori. Tuttavia, una volta che questi sono divenuti maggiorenni, il ricorrente adiva il Tribunale per revocare l’assegnazione della casa coniugale alla moglie. La moglie si costituiva dichiarando di poter lasciare l’immobile, chiedendo, tuttavia, anche l’aumento dell’assegno divorzile da versare nei suoi confronti, nonché l’accollo all’ex marito, dato che aveva reso autonomo il figlio per sua scelta esclusiva, di tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche, con esclusione del concorso della madre al sostentamento dello stesso.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, disponendo la revoca dell'assegnazione della casa familiare, rigettando per il resto le domande della moglie. Questa, allora, adiva la Corte d’Appello con impugnazione, all’esito della quale, rovesciando l’esito del primo grado, la Corte revocava l’obbligo di contribuzione al 50% a tutte le spese straordinarie in favore del figlio, maggiorenne ed autosufficiente, ma onerava il reclamato al pagamento di un contributo al mantenimento in favore della ex moglie, aumentato a seguito della revoca dell’assegnazione della casa familiare.
Avverso la pronuncia della Corte proponeva ricorso per cassazione il reclamato, ravvisando nella pronuncia della Corte, la violazione di legge per aver la stessa disposto l’aumento dell’assegno divorzile senza che il richiedente avesse assolto l'onere di fornire la prova del peggioramento della propria situazione economica e per avere riconosciuto rilevanza, nell'ambito del procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, a fatti il cui apprezzamento era già avvenuto nel procedimento di divorzio ai fini della determinazione della spettanza dell'assegno.
La Corte, nel ritenere infondato il motivo così come formulato dal ricorrente, ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l'assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l'assegnazione all'altro coniuge, non erano consentite”.
Al rigetto del ricorso, ne consegue il relativo pagamento delle spese processuali, che seguono la soccombenza.
Divorzio – Assegno di divorzio – Spettanza quota incentivo all’esodo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute, a seguito dell’ordinanza di rimessione della Prima sezione al Primo Presidente, nel caso di specie, in ragione dell'esistenza di pronunce contrastanti sul tema della spettanza della quota al coniuge sull'incentivo all'esodo.
La questione su cui vertono i due mezzi di censura della ricorrente principale si inscrive nel tema, più ampio, della delimitazione della fattispecie normativa di cui all’art. 12-bis L. n. 898 del 1970, con particolare riguardo a quanto ne costituisce oggetto, oltre al T.F.R. e altre indennità di lavoro.
In dottrina si è sottolineato come proprio la connotazione esclusivamente retributiva del trattamento di fine rapporto possa aver indotto il legislatore all'introduzione della disciplina dell'art. 12-bis.
In effetti, una volta che si individui nel trattamento di fine rapporto una retribuzione del prestatore d'opera che matura nel corso dell'esecuzione del contratto lavoro - ma che diviene esigibile solo alla cessazione di questo -, riesce difficile giustificare la mancata attribuzione di una quota di tale retribuzione al coniuge che abbia diritto all'assegno di divorzio.
Il fondamento del diritto in questione è, del resto, lo stesso che su cui poggia il riconoscimento dell'assegno divorzile: l'attribuzione patrimoniale risponde, cioè, alle medesime finalità, assistenziale e perequativo-compensativa, cui obbedisce, secondo il noto arresto di queste Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite civ., 11/07/2018, n. 18287), l'assegno in questione.
Tuttavia, con riguardo all’incentivo all’esodo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 12-bis della legge sul divorzio, in vista del fatto che questo trova fonte pattizia sull’accordo datore-dipendente di concludere anticipatamente il rapporto di lavoro e non matura, invece, autonomamente nel decorso del rapporto stesso, enunciando il seguente principio di diritto: "La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 L. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l'indennità di incentivo all'esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro".
In ragione del fatto che la presente pronuncia è resa su di un contrasto di giurisprudenza, la Corte ha ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
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