27 maggio 2024
Il diritto di visita dei figli, nel caso di coppie separate, divorziate o in fase disgregazione, non può dirsi sospeso, nemmeno nel periodo del Coronavirus. In particolare, con riferimento espresso al c.d. diritto di visita del genitore non collocatario della prole (rectius: alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori) si era posto il quesito se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli potessero considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti. Ebbene, il Tribunale di Milano, sez. IX, 11 marzo 2020, Dott.ssa Piera Gasparini, ha avuto modo di pronunciarsi sul punto chiarendo che: “le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM. 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la "residenza o il domicilio", sicchè alcuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;” “anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.” Quindi, i genitori, e più di frequente le madri, dovrebbero permettere il normale alternarsi dei figli, secondo quanto statuito nel provvedimento giudiziario. Ovviamente, chiarito che i genitori non collocatari (quasi sempre i padri), in virtù di quanto sopra, sarebbero comunque legittimati a continuare a vedere i figli ed a tenerli con sé secondo quando già disposto ius iudicis, il problema più spinoso è quello di coniugare le dette disposizioni con il buon senso, che è la regola che dovrebbe sempre prevalere, a maggior ragione in un simile momento storico. Pur essendo più che comprensibile anche il desiderio dell’altro genitore di voler trascorrere più tempo possibile con il proprio figlio, non bisognerebbe ostinarsi nel voler far mettere in esecuzione, a tutti i costi, quanto statuito, in punto di diritto di visita, nel provvedimento giudiziario di cui si dispone, atteso che di mezzo c’è la salute dei propri figli, soprattutto laddove si è nell’impossibilità di garantire il rispetto di precise prescrizioni a loro tutela. Ispirandosi a criteri di maggiore ragionevolezza, si potrebbe proporre, ad esempio, all’altro genitore, di modificare temporaneamente il calendario vigente, accorpando i tempi di visita del figlio, in periodi più consistenti, di modo da ridurre il via-vai frequente e gli spostamenti del minore con il genitore non collocatario e, di conseguenza, i rischi del contagio. Tuttavia, è fondamentale adottare comunque ogni forma di cautela che possa prevenire ogni potenziale rischio di esporre i minori ad un contagio (tra cui evitare gli spostamenti con mezzi pubblici oppure evitarli o limitarli quando le residenze tra i due genitori si trovano a considerevoli distanze geografiche; evitare il contatto tra i minori e i nonni, soggetti chiaramente più vulnerabili o dunque maggiormente suscettibili di essere contagiati; evitare contatti con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19; cercare di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza con gli altri componenti il nucleo familiare del genitore non collocatario). Di segno parzialmente contrario a quanto disposto dal Tribunale di Milano, l’ordinanza del Tribunale di Bari del 26 marzo 2020, con la quale, in un caso in cui, su istanza della madre(genitore collocatario), era stata chiesta la sospensione degli incontri tra padre e minore(abitanti in due comuni diversi), è stato ritenuto opportuno interrompere, fino al termine del 3 aprile 2020 (indicato nei predetti DD.PP.CC.MM.), le visite paterne, stabilendo l’opportunità di esercitare il diritto di visita paterno attraverso lo strumento della videochiamata o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario. Ciò, sulla base delle seguenti considerazioni: gli incontri tra figli minori e genitori che dimorano in due comuni diversi non sono rispondenti alle condizioni di sicurezza e prudenza, previste dai vari DD.PP.CC.MM. Infatti, se che lo scopo della normativa è la limitazione dei movimenti sul territorio (compresi gli spostamenti da un comune ad un altro) al fine di contenere il contagio, a questa devono attenersi tutti i cittadini, compresi i minori. non è verificabile se, durante gli incontri con il padre, il minore sia stato esposto a rischio sanitario, con possibilità di contagio al suo rientro; nell’attuale periodo di emergenza, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie(art. 16 Cost.) e rispetto al diritto alla salute (art. 32 Cost.) Da quanto sin qui evidenziato potrebbe essere più opportuno, dunque, decidere di sospendere il diritto di visita del figlio ed affidarsi esclusivamente ai mezzi tecnologici che, comunque, in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, aiutano a mantenere un contatto, si auspica quotidiano, tra il minore ed il genitore non collocatario, ed a far sentire tutti meno distanti e meno soli. Sarebbe comunque una soluzione praticabile laddove non si fosse costretti a ricorrervi per un periodo particolarmente prolungato. E’ pur vero che ogni caso è a diverso e richiede una sua autonoma valutazione, soprattutto per tutelare il diritto alla bigenitorialità da un lato ed il diritto alla salute dall’altro. Tuttavia, se è necessario il buon senso del non collocatario, è fondamentale che vi sia la collaborazione anche dell’altro, il quale dovrà cooperare in tal senso, spiegando al figlio il perché il genitore non si rechi a prenderlo e favorire i detti contatti. Diversamente, sarà tutto più difficile. Avv. Laura Fasulo